Cosa dice la legge
In termini generali – dunque
anche al di fuori della circolazione stradale – chi vede una persona in
imminente pericolo di vita è tenuto, secondo le circostanze, a
prestargli aiuto poiché, in caso contrario, può incorrere nel reato di
omissione di soccorso. In caso di incidente con ferimento anche le
persone non coinvolte sono tenute a prestare aiuto, nella misura in cui
lo si possa esigere (art. 51 cpv. 2 LCStr). Ciò significa che un terzo
potrebbe essere tenuto a chiedere l’intervento di un’ambulanza e questo
anche quando ciò sia contro la volontà della persona o delle persone
infortunate. In caso di incidente con ferimento vige inoltre l’obbligo
per le parti coinvolte (passeggeri compresi) di chiamare la polizia, a
differenza di incidenti con soli danni materiali dove è sufficiente
fermarsi, regolare se necessario il traffico nel luogo del sinistro e
fornire al danneggiato i propri dati personali.
Il caso in questione
Qualora la persona infortunata rifiuti coscientemente e seriamente una prestazione di soccorso, posto che non si tratti di una persona in evidente stato di choc, chi è tenuto a prestare l’aiuto si può ritenere libero da ulteriori obblighi di soccorso. Se ciò nonostante presta soccorso, non potrà chiedere rimborso per eventuali spese o costi cagionati dal suo intervento. Nel caso in esame sembra mancare la condizione del chiaro rifiuto della prestazione di soccorso. Infatti non è spiegabile altrimenti il motivo per il quale, senza l’intervento della polizia e senza che l’insistenza dei paramedici fosse stata percepita come un obbligo, la persona coinvolta si sia fatta trasportare all’ospedale.
Conclusioni
Appare
invece verosimile che essa fosse d’accordo con il trasporto: accettando
la prestazione è di conseguenza tenuta a farsi carico dei costi. Dato
che, in queste circostanze, non si può pressoché parlare di «costi
necessari», gli stessi verosimilmente non verranno neppure presi a
carico dall’assicurazione infortuni.