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Bagagli in ritardo nel trasporto aereo

All’arrivo in aeroporto la compagnia aerea mi ha comunicato che per un problema tecnico il mio bagaglio sarebbe giunto con 2 giorni di ritardo.

L'esperto TCS Protezione giuridica

"Ho dovuto allora acquistare alcuni vestiti per poter partecipare agli appuntamenti previsti. Al mio rientro ho chiesto, fatture alla mano, alla compagnia il rimborso integrale di quanto speso, ma me ne è stato offerto solo il 50%. È corretto?"

Diverse nazioni, fra le quali anche la Svizzera e la Gran Bretagna, hanno ratificato nel 1999 la Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal).

Questa Convenzione, fra l’altro, definisce all’art. 19 le responsabilità delle compagnie aeree in caso di ritardo: «Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci» a meno che dimostri che egli stesso e i propri incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle».

In ogni caso la responsabilità è limitata. Per la ritardata consegna del bagaglio la compagnia deve risarcire al passeggero solo il minimo indispensabile (biancheria, articoli da toeletta, ricambio di abito), e in ogni caso il valore massimo del risarcimento è pari a «1131 diritti speciali di prelievo» per passeggero, corrispondenti circa a 1.400 franchi. Qualora all’imbarco il passeggero abbia dichiarato – procedura che di norma comporta il pagamento di un supplemento – il suo «interesse alla consegna a destinazione» con l’indicazione del valore del bagaglio, il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma pattuita, a meno che egli non dimostri – ad esempio con fatture alla mano – che tale somma è superiore all’interesse reale del passeggero.

Il rimborso non è quindi una questione di percentuale ma di importo massimo, che è limitato a 1.400 franchi, purché non esistano pattuizioni contrarie che non possono comunque prevedere importi minori di quanto indicato a convenzione. Se non si è d’accordo con l’offerta effettuata dal vettore, va posto reclamo per iscritto entro ventun giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione, pena la perdita di ogni diritto (art. 31).

TCS Protezione giuridica
Telefono 0844 888 111
Fax 0844 888 112
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