I ritardi da parte del venditore, ma anche dell’acquirente, dovrebbero essere indicati nel contratto. In caso di inadempimento dell’obbligo di consegna del venditore, dopo un sollecito scritto o lo scadere infruttuoso di una proroga di 14 giorni stabilita anch’essa per iscritto, i contratti tipo offrono la possibilità all’acquirente di invocare le conseguenze giuridiche previste nel contratto.
Non sono previsti risarcimenti per i danni non provocati dal garage stesso, vale a dire danni legati a ritardi nella consegna da parte del fabbricante o dell’importatore causati ad esempio da scioperi. Per risolvere questo tipo di problema, generalmente il cliente e il garagista siglano un’intesa, in cui quest’ultimo s’impegna a proporre al cliente una soluzione attrattiva. Alcuni concessionari valutano il veicolo usato al momento della conclusione del contratto, indipendentemente dalla durata dei tempi di consegna.
Oppure ancora, per evitare una perdita di valore residuo, la ripresa del vecchio veicolo avviene nel momento in cui le due parti sottoscrivono il contratto e al cliente viene consegnata un’auto di cortesia fino al giorno della consegna dell’autovettura nuova. Il garagista non è tuttavia tenuto a fornire tale prestazione, che viene considerata un valore aggiunto dello scambio.